La legge n. 296 del 27
dicembre 2006, con l'obiettivo di conseguire Un risparmio energetico, ha
previsto una serie di agevolazioni fiscali, favorendo l’utilizzo di fonti
alternative di energia o la realizzazione di interventi che consentano una
maggior efficienza dei consumi.
Riportiamo di seguito una sintesi di tali agevolazioni.
I contribuenti che, nel
periodo 10 gennaio 2007 - 31 dicembre 2007, sostengono spese volte ad ottenere
un risparmio energetico su edifici esistenti, hanno diritto ad una detrazione di
imposta pari al 55% delle spese sostenute e documentate. effettivamente rimaste
a proprio carico. Si noti che la norma prevede una detrazione dall’ imposta
lorda”, per cui sembra che i beneficiari potranno essere, oltre alle persone
fisiche, anche i contribuenti-soggetti Ires.
Gli interventi oggetto dell’agevolazione sono:
- Interventi di riqualificazione energetica di edifici
esistenti, che rispettino determinati
requisiti tecnici di risparmio, ovvero che conseguono un valore limite di
fabbisogno annuale di energia primaria per la climatizzazione invernale
inferiore di almeno il 20%, rispetto ai valori riportati nell’allegato C, numero
1), tabella 1, annesso al D. Lgs. n. 192/2005.
La detrazione è pari al
55% delle spese documentate e
sostenute a tale titolo, e deve essere ripartita in tre quote annuali di
pari importo; il valore massimo della detrazione spettante
nel triennio è stabilito in 100.000
euro.
- Interventi su edifici esistenti,
parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache
verticali (cappotti), strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti),
finestre (compresi gli infissi), che rispettino determinati requisiti tecnici di
trasmittanza termica U, specificati nella tabella 3 allegata alla Finanziaria
2007.
La detrazione è pari al 55% delle spese
documentate e sostenute a tale titolo, e deve essere ripartita in tre quote
annuali di pari importo; il valore massimo della detrazione spettante nel
triennio è stabilito in 60.000 euro,
- L’installazione di pannelli solari
per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la
copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di
ricovero e cura, istituti scolastici e Università.
La detrazione è pari al 55% delle spese
documentate e sostenute a tale titolo, e deve essere ripartita in tre quote
annuali di pari importo; il valore massimo della detrazione spettante nel
triennio è stabilito in 60.000 euro,
- La sostituzione di impianti di
climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e
contestuale messa a punto del sistema di distribuzione.
La detrazione è pari al 55% delle spese
documentate e sostenute a tale titolo. e deve essere ripartito in tre quote
annuali di pari importo; il valore massimo della detrazione spettante nel
triennio è stabilito in 30.000 euro, I beneficiari, per poter usufruire delle
detrazioni sopra indicate, dovranno obbligatoriamente ottenere l’asseverazione
di un tecnico (che risponde penalmente e civilmente dell’asseverazione) che
attesti l’effettiva corrispondenza dell’intervento ai requisiti richiesti dalla
norma, ed il rilascio, da parte dei competenti enti locali o di un
professionista abilitato, di una certificazione/attestato di qualificazione
energetica.
Per quanto concerne le regole
procedurali per poter accedere alle agevolazioni, la norma rinvia a quanto
disposto dall’articolo 1 della Legge n. 449/1997, in tema di detrazione del 36%
per le ristrutturazioni edilizie. Si presume quindi che sarà necessario, ad
esempio, l’invio della preventiva comunicazione al Centro Operativo di Pescara
ed il pagamento delle spese tramite bonifico bancario. A tal proposito occorre
comunque attendere i chiarimenti che saranno forniti dalle disposizioni
attuative, che dovranno essere emanate entro il 28 febbraio 2007, tramite un
decreto del Ministro dell’Economia, di concerto con il Ministro dello Sviluppo
economico. Tale decreto dovrà altresì chiarire i requisiti tecnici che dovranno
essere osservati al fine di ottenere l’agevolazione.
Si sottolinea che, in assenza dei
requisiti richiesti dalla nuova normativa per fruire delle agevolazioni sopra
riportate, continua ad operare, per le sole persone fisiche, anche per l’anno
2007
1,
la detrazione Irpef del 36% sulle spese sostenute per gli interventi finalizzati
al risparmio energetico, individuate dall’articolo 1 del decreto ministeriale 15
febbraio 1992, quali, ad esempio:
- le opere di coibentazione
dell’edificio che riducano il fabbisogno energetico per il riscaldamento di
almeno il 10%;
- i pannelli solari per la
climatizzazione e/o la produzione di acqua calda sanitaria;
- l’installazione di impianti
fotovoltaici per la produzione di energia elettrica;
- la sostituzione di scaldacqua
elettrici con scaldacqua a combustibile;
- la sostituzione di caldaie aventi un
determinato rendimento energetico;
- ecc.
I contribuenti-persone fisiche che
intendono realizzare interventi previsti da entrambe le tipologie di
agevolazioni, potranno effettuare autonome valutazioni in merito alla
convenienza dell’investimento, tenendo conto del rapporto costi/benefici
dell’investimento, della diversa percentuale di detrazione spettante, del
diverso numero di rate in cui l’agevolazione può essere ripartita, e del limite
massimo di spesa agevolabile.